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Contributo a fondo perduto, domande dal 15 giugno

Contributo a fondo perduto, dal 15 giugno al via alle domande per ottenere il contributo con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le società, previsti dal decreto Rilancio a favore degli operatori economici danneggiati dall’emergenza Covid-19.

Requisiti

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il Dl n. 34/2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti, quali:

  • aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020, “Redditi 2019”);
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • aver iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • avere domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Entità

Il suddetto contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per calcolare esattamente l’ammontare del contributo è necessario applicare una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni.

Soggetti ammessi ed esclusi

Il contributo non potrà essere richiesto dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate e da chi ha diritto all’indennità dedicata agli iscritti alla gestione separata o a quella dello spettacolo Inps. In sede di conversione in legge del Dl n. 34/2020, tuttavia, vi potrebbe essere un ampliamento della platea dei beneficiari, con l’inclusione anche dei professionisti sia iscritti agli Ordini che ai freelance che versano i contributi all’Inps.

Tra i beneficiari della misura rientrano, invece, anche gli artigiani e i commercianti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro prevista dal Cura Italia per i mesi di marzo e aprile, ma non estesa anche per il mese di maggio. Tali categorie di lavoratori, come pure i coltivatori diretti, possono quindi richiedere il contributo a fondo perduto, in sostituzione della tranche dei 600 euro di maggio.

Il contributo a fondo perduto andrà, in questo caso, a sostituire il bonus 600 euro, anche se i due aiuti hanno requisiti e caratteristiche diversi, visto che tra le due misure non vi è incompatibilità.

Nessuna tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.