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COVID-19 disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante nuove misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 in previsione della fase 2, applicabili sull’intero territorio nazionale, il Governo ha disposto la riapertura progressiva delle attività commerciali e produttive.

In via prioritaria vi invitiamo a prendere contatto con il soggetto che esegue la cura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Pur tuttavia riteniamo utile fornire alcune informazioni di carattere generale.

Le imprese che riprendono a svolgere le proprie attività sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile (allegato 6 al DPCM), che integra il precedente del 14 marzo.

A tal fine, si fornisce un breve riepilogo delle misure da adottare, per i cui dettagli si rinvia al Protocollo citato:

  • corretta informazione dipendenti sulle misure anti-contagio (consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi);
  • nuove e specifiche modalità di ingresso in azienda (possibilità controllo temperatura nel rispetto normativa privacy);
  • nuove e specifiche modalità di accesso dei fornitori esterni (essi dovranno rispettare misure aziendali ed occorrerà evitare il più possibile contatto con dipendenti);
  • pulizia e sanificazione dei locali aziendali (l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago);
  • precauzioni igieniche personali (è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia mani);
  • idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sulla base del complesso dei rischi valutati, nonché sulla base della mappatura effettuata sulle diverse attività dell’azienda;
  • gestione degli spazi comuni, volta ad evitare contatti e con obbligo di mascherina (accesso contingentato e di breve durata in mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack);
  • organizzazione aziendale che consenta di evitare quanto più possibile contatto e rischio di contagi (turnazione, trasferte e smart work);
  • rimodulare gli spazi di lavoro (eventuali misure di riposizionamento delle postazioni di lavoro);
  • specifica gestione degli orari di lavoro e gestione entrata e uscita dei dipendenti, in modo da evitare assembramenti (ingressi ed uscite scaglionati, differente porta di entrata ed uscita);
  • limitazione spostamenti interni (riunioni, eventi interni e formazione solo a distanza);
  • gestione di eventuali soggetti sintomatici seguendo le misure previste dal protocollo in azienda (il dipendente è obbligato a dichiararlo);
  • ove necessario, adeguamento sorveglianza sanitaria seguendo indicazioni Ministero della Salute (coinvolgendo il medico competente nella fase di ripresa delle attività per attuare le indicazioni delle autorità sanitarie e di suggerire ulteriori misure, dato il suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria);
  • ove necessario, costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (nel caso in cui non sarà possibile istituire quello aziendale, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali).

Occorre ricordare che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione potrebbe determinare conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  1. a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  2. b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  3. c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  4. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine.

E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

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