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Credito d’imposta per beni strumentali

L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Consiste in un credito (Legge n.160 del 27/12/2019) che il contribuente vanta nei confronti delle casse dello Stato. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi senza che il suo importo concorra alla formazione del reddito e può essere utilizzato in compensazione con debiti in quote annuali costanti, per il pagamento di imposte oppure se ne può richiedere il rimborso.

Sono esclusi gli investimenti in beni materiali in seguito elencati:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Aliquote e limiti dell’agevolazione sono di seguito riepilogati in tabella:

Tipologia di investimentoAliquota Credito ImpostaLimite investimentiQuote annuali costantiMomento di fruizione
Beni materiali strumentali ordinari6%Fino a 2 milioni di euro5Dal 01/01 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene
Beni materiali strumentali 4.040%Fino a 2,5 milioni di euro5Dal 01/01 dell’anno successivo a quello di interconnessione del bene
20%Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
Beni immateriali stumentali 4.015%Fino a 700 mila euro3Dal 01/01 dell’anno successivo a quello di interconnessione del bene

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disciplina del credito d’imposta beni strumentali differisce dalla previgente per quanto concerne i seguenti oneri documentali a carico del beneficiario:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 185 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019;
  • i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono essere attestati tramite:
    • dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure
    • perizia tecnica semplice (non più perizia tecnica giurata come nell’iper ammortamento) o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro (contro i 500.000 euro dell’iper ammortamento)
  • gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione; l’omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il diritto alla fruizione.